Ai cittadini coniugi, anche stranieri, residenti in Italia.
Il regime patrimoniale della "Comunione dei beni" (Comunione Legale) viene instaurato automaticamente con il matrimonio (civile o religioso).
I coniugi possono richiedere la "Separazione dei beni":
1. con una dichiarazione inserita nell'atto di matrimonio:
2. oppure successivamente alla celebrazione del matrimonio, attraverso un atto notarile: il cambiamento viene annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Inoltre, con atto notarile, si può costituire un Fondo Patrimoniale dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia; sarà cura del Notaio in seguito trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile la documentazione necessaria per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Se si sceglie la "Comunione dei beni", nulla.
Per richiedere la "Separazione dei beni"
La scelta del regime patrimoniale dei beni.
L'annotazione sull'atto avviene immediatamente.
In base all’art. 30 della legge 218/95, anche i cittadini stranieri residenti in Italia possono scegliere uno dei regimi patrimoniali previsti dalla legge italiana , questo per facilitare il loro inserimento nella vita comune in Italia oppure diversamente indicare quale regime patrimoniale intendono richiedere.
NORMATIVE
- Codice Civile, art.167, 177 e 215.