Ai cittadini residenti nel Comune di San Giuliano Milanese:
La legge 219/2017 introduce le DAT, “Disposizioni Anticipate di Trattamento”, secondo cui ogni persona può indicare:
A partire dal 1 febbraio 2020 è stata costituita presso il Ministero della Salute la banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)*.
All’atto della formazione delle DAT il disponente deve esprimere il proprio consenso o dissenso all’invio di copia delle stesse alla banca dati nazionale:
- Consegnare personalmente la Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) all'ufficio di Stato Civile del Comune.
- In alternativa la redazione delle DAT può anche essere fatta dal notaio, sia con atto pubblico, sia con scrittura privata autenticata; in entrambe i casi il notaio provvederà a conservarne l'originale.
Redigere la DAT utilizzando il modulo in allegato oppure scrivendo un testo di proprio pugno.
All'atto della consegna l'Ufficiale dello Stato Civile verifica che la DAT rechi la firma autografa del disponente e che lo stesso sia residente nel Comune. L'Ufficiale dello Stato Civile si limita quindi a verificare i presupposti per la consegna che riguardano l'identità del dichiarante.
All'atto di deposito della DAT verrà rilasciata formale ricevuta.
Presso l'ufficio di Stato Civile le DAT sono modificabili, revocabili (annullate definitivamente) e rinnovabili in ogni momento.
Il cambio di residenza non comporta la decadenza della DAT nel Comune in cui è stata depositata.
L'ufficio di Stato Civile del Comune provvederà immediatamente all'annotazione in apposito registro.
Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
- In base all'articolo. 4, comma 7 , nei casi in cui non si possa fisicamente apporre la propria firma o non ci si possa recare in Comune o presso un notaio, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le modalità sopra indicate, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. In questo caso si dovrà provvedere alla consegna di una busta contenente, ad esempio, una chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione con le stesse modalità utilizzate per le DAT in forma scritta.
* Per le Disposizioni conferite presso il Comune prima del 1 febbraio 2020, è stata effettuata, da parte dell'ufficio di Stato Civile, la trasmissione di tutte le copie della DAT al Ministero della Salute. Per cui i soggetti che hanno conferito la DAT prima di tale data e vogliano richiederne la cancellazione dalla banca dati nazionale devono rivolgersi direttamente al Ministero della Salute. In tal caso la DAT verrà mantenuta custodita esclusivamente presso il Comune e il Ministero conserverà unicamente l’indicazione di dove è reperibile.
Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale del Ministero della Salute.
NORMATIVE
- L'art. 4 della L. 219/2017 ,"Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", in vigore dal 13-1-2018;
- Legge 22 dicembre 2017,n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;
- Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.).