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Ai cittadini coniugi, anche stranieri, residenti in Italia.
Comunione dei beni: tutti gli acquisti fatti dopo le nozze entrano al 50% nel patrimonio comune, a prescindere da chi li abbia pagati. Restano esclusi i beni personali (eredità, donazioni o beni antecedenti al matrimonio).
Separazione dei beni: ogni coniuge resta proprietario esclusivo dei beni acquistati sia prima che durante il matrimonio, mantenendone l’amministrazione autonoma.
In Italia la Comunione dei beni (Comunione Legale) scatta automaticamente al momento del matrimonio (civile o religioso), a meno che non si dichiari espressamente il contrario.
I coniugi possono richiedere la Separazione dei beni:
Inoltre, con atto notarile, si può costituire un Fondo Patrimoniale dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia; sarà cura del Notaio in seguito trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile la documentazione necessaria per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Se si sceglie la "Comunione dei beni", nulla.
Per richiedere la "Separazione dei beni"
La scelta del regime patrimoniale dei beni.
L'annotazione sull'atto avviene immediatamente.
In base all’art. 30 della legge 218/95, anche i cittadini stranieri residenti in Italia possono scegliere uno dei regimi patrimoniali previsti dalla legge italiana , questo per facilitare il loro inserimento nella vita comune in Italia oppure diversamente indicare quale regime patrimoniale intendono richiedere.
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NORMATIVE
- Codice Civile, art.167, 177 e 215.
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LUNEDì-VENERDì ORE 8.45-12.30 E GIOVEDì ANCHE ORE 15.45-18