Sanzioni anagrafiche

Norme sull'inosservanza degli obblighi anagrafici riguardanti il trasferimento di residenza e relative sanzioni.

Cos'è

L’articolo 11 della legge anagrafica, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 1 comma 242 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, detta un regime sanzionatorio differenziato in base alla tipologia di violazione:

  •  il primo comma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro per chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni contenute nella stessa legge anagrafica, nella legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) e nei relativi regolamenti di esecuzione;
  • il secondo comma contempla invece una sanzione specifica di importo più elevato, da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione, nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero (che deve essere resa all’ufficiale d’anagrafe in Italia entro venti giorni) o la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza.

In entrambi i casi si prevede una sorta di ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione minore, pari ad un decimo del minimo (quindi rispettivamente 10 e 20 euro), qualora il trasgressore adempia all’obbligo anagrafico con un ritardo non superiore a 90 giorni, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. In buona sostanza il trasgressore può ravvedersi in ritardo (entro i 90 giorni), ma comunque prima che sia stato comunicato formalmente l’avvio dell’eventuale procedimento d’ufficio preordinato alla regolarizzazione della posizione anagrafica.

La citata circolare circoscrive l’ambito di applicazione delle sanzioni alla inosservanza degli obblighi di rendere nei modi e nei tempi previsti le dichiarazioni anagrafiche indicate dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e in particolare dalle prime tre lettere:

  • a. trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero oppure trasferimento di residenza all’estero;
  • b. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  • c. cambiamento di abitazione.

Ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. c del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, come ulteriore conseguenza dell’inadempimento sopra descritto,, se le indagini svolte dalla polizia municipale confermeranno l’assenza all’indirizzo di iscrizione anagrafica, il Comune procederà alla cancellazione anagrafica per irreperibilità.

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Ultimo aggiornamento: 12/02/2025, 10:42

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