La legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita“.
In particolare l’art. 10, comma 1, della legge definisce specifici divieti e prescrizioni relativamente alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:
- Queste zone non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni; è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente; in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al punto precedente, pena la nullità dell’atto.
- Per queste zone è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
- Sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
- Sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.
In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni.
Per l’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito “CATASTO INCENDI BOSCHIVI”, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco da aggiornare ogni anno.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 05.10.2023 è stato adottato il “Catasto Incendi Boschivi” presso il Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive e l’elenco delle aree e planimetria fotogrammetrica. Per trenta giorni consecutivi è pubblicato all’Albo Pretorio l’elenco delle aree e la planimetria fotogrammetrica.
Chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice mediante consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente ovvero con invio alla PEC istituzionale: comune.sangiulianomilanese@
Si fa presente che i dati messi a disposizione e raccolti attraverso il Sistema Informativo della Montagna (SIM), relativi al periodo 2018-2022 hanno evidenziato l’assenza di incendi sul territorio comunale.