Whistleblowing

Procedura per la segnalazione di illeciti

Procedura di segnalazione di illeciti

Il D. Lgs n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

  1. dipendenti del Comune di San Giuliano Milanese anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco, o situazioni analoghe;
  2. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di San Giuliano Milanese;
  3. i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di San Giuliano Milanese;
  4. lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  5. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di San Giuliano Milanese (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di San Giuliano Milanese;
  6. dipendenti in periodo di prova
  7. persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di San Giuliano Milanese:
  • non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali.
  • è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Segnalazioni anonime

Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante. Il Comune di San Giuliano Milanese prende in considerazione le segnalazioni anonime a condizione che siano adeguatamente circostanziate. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica, come dettagliati all’art. 2 del D. Lgs n. 24/2023.

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

È possibile segnalare:

  • condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o collaborazione con l’Ente;
  • comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice di Comportamento;
  • condotte illecite, presunte o effettive e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

  • corruzione attiva e/o passiva e cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere;
  • reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
  • irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio;
  • violazione di norme in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di controlli interni;
  • assunzioni non trasparenti;
  • ricezione di denaro o altre utilità per favorire un determinato soggetto;
  • azioni suscettibili di creare un danno all’immagine dell’Amministrazione.

 

Protezione della riservatezza dei segnalanti

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

Canali interni di segnalazione

Il Comune di San Giuliano Milanese ha individuato i seguenti canali di segnalazione interna:

1) Segnalazione attraverso la piattaforma informatica “Whistleblowing PA”: la piattaforma, alla quale l’Ente ha aderito con atto della G.C n. 160/2023, consente al RPCT di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’ente e di dialogare con il segnalante, anche in modo anonimo. Il whistleblower potrà accedere alla piattaforma direttamente dal link https://comunedisangiulianomilanese.whistleblowing.it/#/, senza bisogno di particolari credenziali, in quanto il sistema aprirà automaticamente una maschera interattiva che permetterà, cliccando sul pulsante “SEGNALA”, di segnalare un illecito, creando per ogni segnalazione un codice univoco formato da 16 caratteri che servirà al segnalante per monitorare la sua comunicazione ed al ricevente di visualizzare le segnalazioni senza poter verificare l’identità del segnalante, qualora la segnalazione fosse effettuata in modo anonimo.

La suddetta piattaforma di segnalazione garantisce, attraverso l’applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante. Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT e ad eventuali soggetti da quest’ultimo autorizzati per la gestione delle segnalazioni.

2) Segnalazione cartecea: La segnalazione può essere inviata a mezzo posta ordinaria. Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, è opportuno adottare alcuni accorgimenti. E’ necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione vera e propria, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al RPCT”, il quale provvederà a tracciare la segnalazione riportandone il contenuto nell’apposito registro (all. 1). L’intera documentazione sarà conservata sotto chiave, presso l’ufficio del RPCT.

3) Segnalazione in forma orale: infine, la segnalazione può essere effettuata anche in forma orale,  mediante un incontro diretto con il RPCT, che potrà essere richiesto telefonando al numero interno del RPCT stesso. Dopo aver inserito i dati della segnalazione nel citato registro, l’RPCT provvederà a redigere verbale dell’incontro ed a conservare gli atti sotto chiave, presso il proprio ufficio.

Divieto di ritorsione

Le persone che segnalano al RPCT, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC, oppure divulgano pubblicamente violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all’art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo. Si citano, a titolo esemplificativo:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

Oltre che al segnalante, la protezione da ritorsioni e estesa:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Ultimo aggiornamento: 15/05/2026, 11:46

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