Procedura per la segnalazione di illeciti
Procedura di segnalazione di illeciti
Il D. Lgs n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
Segnalazioni anonime
Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante. Il Comune di San Giuliano Milanese prende in considerazione le segnalazioni anonime a condizione che siano adeguatamente circostanziate. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica, come dettagliati all’art. 2 del D. Lgs n. 24/2023.
È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.
È possibile segnalare:
Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:
Protezione della riservatezza dei segnalanti
Il Comune di San Giuliano Milanese ha individuato i seguenti canali di segnalazione interna:
1) Segnalazione attraverso la piattaforma informatica “Whistleblowing PA”: la piattaforma, alla quale l’Ente ha aderito con atto della G.C n. 160/2023, consente al RPCT di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’ente e di dialogare con il segnalante, anche in modo anonimo. Il whistleblower potrà accedere alla piattaforma direttamente dal link https://comunedisangiulianomilanese.whistleblowing.it/#/, senza bisogno di particolari credenziali, in quanto il sistema aprirà automaticamente una maschera interattiva che permetterà, cliccando sul pulsante “SEGNALA”, di segnalare un illecito, creando per ogni segnalazione un codice univoco formato da 16 caratteri che servirà al segnalante per monitorare la sua comunicazione ed al ricevente di visualizzare le segnalazioni senza poter verificare l’identità del segnalante, qualora la segnalazione fosse effettuata in modo anonimo.
La suddetta piattaforma di segnalazione garantisce, attraverso l’applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante. Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT e ad eventuali soggetti da quest’ultimo autorizzati per la gestione delle segnalazioni.
2) Segnalazione cartecea: La segnalazione può essere inviata a mezzo posta ordinaria. Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, è opportuno adottare alcuni accorgimenti. E’ necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione vera e propria, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al RPCT”, il quale provvederà a tracciare la segnalazione riportandone il contenuto nell’apposito registro (all. 1). L’intera documentazione sarà conservata sotto chiave, presso l’ufficio del RPCT.
3) Segnalazione in forma orale: infine, la segnalazione può essere effettuata anche in forma orale, mediante un incontro diretto con il RPCT, che potrà essere richiesto telefonando al numero interno del RPCT stesso. Dopo aver inserito i dati della segnalazione nel citato registro, l’RPCT provvederà a redigere verbale dell’incontro ed a conservare gli atti sotto chiave, presso il proprio ufficio.
Le persone che segnalano al RPCT, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC, oppure divulgano pubblicamente violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.
Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all’art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo. Si citano, a titolo esemplificativo:
Oltre che al segnalante, la protezione da ritorsioni e estesa:
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
Ultimo aggiornamento: 15/05/2026, 11:46