Ai cittadini maggiorenni anche residenti in altro Comune.
L’autentica può essere redatta da un notaio, cancelliere, o da un funzionario incaricato dal Sindaco.
La firma deve essere autenticata quando un’istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compresa la dichiarazione di conformità all’originale sono presentate:
a soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc.);
a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio la delega alla riscossione della pensione).
Non sono ammesse manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, autorizzazioni, deleghe, rinunce, contratti, scritture private, procure.
Presentarsi presso gli sportelli Certificazioni-Documenti.
Il modulo di richiesta, in allegato, ritirabile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
L’autenticazione della firma redatta di seguito alla sottoscrizione: sull'atto devono essere riportate le seguenti informazioni:
Le autentiche vengono eseguite immediatamente e non hanno scadenza.
L'autenticazione della firma per legge è sempre soggetta all'imposta di bollo € 16,00, solo per alcuni usi la normativa (consultare la tabella in allegato) ne prevede l'esenzione. In tal caso il riferimento normativo che la giustifica deve essere espressamente indicato sul documento.
L'imposta di bollo può anche essere pagata in modo virtuale, direttamente presso gli sportelli Certificazioni-Documenti.
I diritti di segreteria da versare al rilascio del documento sono:
Dal 1° aprile 2019 per importi superiori a € 15,00 è necessario pagare con POS (bancomat o carta di credito). Non si accetta il pagamento in contanti.
Il cittadino inabilitato o impossibilitato a recarsi autonomamente presso gli uffici comunali, per infermità fisica temporanea o permanente, può richiedere l'autentica della firma presso il proprio domicilio (vedere scheda correlata).
L'autentica non viene effettuata nei confronti di chi non è in grado di intendere e volere, in tal caso la firma deve essere apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina.
Nel caso di autentica a chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del pubblico ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dalla prefettura.
L'autenticazione di un documento redatto in lingua straniera può essere chiesta solo se allo stesso venga allegata una traduzione ufficiale in italiano eseguita da un traduttore iscritto al registro di traduttori ufficiali presso il tribunale o al registro di periti ed esperti della Camera di commercio. L'autentica di sottoscrizione verrà redatta sul testo originale, ma esclusivamente in lingua italiana.
E' possibile prenotare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:
- attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
- o contattando il numero 02 98207399.
Alcuni casi in cui l'autenticazione può essere chiesta:
NORMATIVA
- T.U. n°445 del 28/12/2000