Autentica di Firma

Servizio attivo

L'autentica di firma, serve ad attestare che la firma su un documento è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale previa identificazione.


A chi è rivolto

Ai cittadini maggiorenni anche residenti in altro Comune.

Descrizione

L’autentica può essere redatta da un notaio, cancelliere, o da un funzionario incaricato dal Sindaco.

La firma deve essere autenticata quando un’istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compresa la dichiarazione di conformità all’originale sono presentate:

  • a soggetti privati​​​​​ (banche, assicurazioni, ecc.);

  • a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio la delega alla riscossione della pensione).

Non sono ammesse manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, autorizzazioni, deleghe, rinunce, contratti, scritture private, procure.

 

Come fare

Presentarsi presso gli sportelli Certificazioni-Documenti.

Cosa serve

Il modulo di richiesta, in allegato, ritirabile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;

  • l'atto da sottoscrivere;
  • il documento d'identità personale.

Cosa si ottiene

L’autenticazione della firma redatta di seguito alla sottoscrizione: sull'atto devono essere riportate le seguenti informazioni:

  • modalità di identificazione;
  • data e il luogo di autenticazione;
  • nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale;
  • firma del pubblico ufficiale;
  • timbro dell’ufficio.

Tempi e scadenze

Le autentiche vengono eseguite immediatamente e non hanno scadenza.

Quanto costa

L'autenticazione della firma per legge è sempre soggetta all'imposta di bollo € 16,00, solo per alcuni usi la normativa (consultare la tabella in allegato) ne prevede l'esenzione. In tal caso il riferimento normativo che la giustifica deve essere espressamente indicato sul documento.
L'imposta di bollo può anche essere pagata in modo virtuale, direttamente presso gli sportelli Certificazioni-Documenti.

diritti di segreteria da versare al rilascio del documento sono:

  • 0,52 euro, per i certificati in bollo;
  • 0,26 euro, in caso di esenzione dal bollo.

Dal 1° aprile 2019 per importi superiori a € 15,00 è necessario pagare con POS (bancomat o carta di credito). Non si accetta il pagamento in contanti.

Casi particolari

Il cittadino inabilitato o impossibilitato a recarsi autonomamente presso gli uffici comunali, per infermità fisica temporanea o permanente, può richiedere l'autentica della firma presso il proprio domicilio (vedere scheda correlata).

L'autentica non viene effettuata nei confronti di chi non è in grado di intendere e volere, in tal caso la firma deve essere apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina.

Nel caso di autentica a chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".

Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del pubblico ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dalla prefettura.

L'autenticazione di un documento redatto in lingua straniera può essere chiesta solo se allo stesso venga allegata una traduzione ufficiale in italiano eseguita da un traduttore iscritto al registro di traduttori ufficiali presso il tribunale o al registro di periti ed esperti della Camera di commercio. L'autentica di sottoscrizione verrà redatta sul testo originale, ma esclusivamente in lingua italiana.

Accedi al servizio

E' possibile prenotare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:

- attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
- o contattando il numero  02 98207399.

 

Documenti

Ulteriori informazioni

Alcuni casi in cui l'autenticazione può essere chiesta:

  • per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (vedere scheda correlata) (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7);
  • per la nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale
  • per il consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (Legge 04/05/1983, n. 184, art. 31);
  • per le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 08/07/2005, n. 169).

NORMATIVA

- T.U. n°445 del 28/12/2000

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 19/03/2025, 16:04

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