Ai cittadini maggiorenni, anche residenti in altri Comuni:
Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere sottoscritta dall’interessato, si possono attestare numerose situazioni riferite a se stessi o ad altri soggetti, delle quali si è direttamente a conoscenza. Quanto dichiarato non deve già essere in possesso delle Amministrazioni Pubbliche e non può essere attestato con l’autocertificazione (vedere scheda correlata).
E’ possibile:
Le dichiarazioni sostitutive non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non può contenere:
Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.
Non bisogna recarsi in Comune ad eccezione di quando la dichiarazione debba essere presentata:
In tali casi le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessitano di autentica, per le modalità consultare la scheda correlata.
E' possibile:
compilare il modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: i moduli, a seconda dei casi specifici, sono in allegato o ritirabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
utilizzare un semplice foglio di carta e menzionare la legge che disciplina l'autocertificazione: D.P.R. n°445 del 28/12/2000.
La dichiarazione potrà essere consegnata a tutte le Amministrazioni Pubbliche (uffici pubblici, gestori di pubblici servizi: Poste, Enel, Telecom, ACI, ATM ecc.) e ai privati, che sono, per legge, obbligati ad accettarle.
La validità è quella del documento che sostituisce.
Per chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute, ad esempio, in caso di persona vittima di incidente stradale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.
Chi è impossibilitato a firmare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ad esempio in caso di persona analfabeta o paralizzata, potrà fare la dichiarazione davanti al Pubblico Ufficiale competente a riceverla, il quale attesterà che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato (vedere scheda correlata).
Nel caso sia necessari l'autentica è possibile prenotare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:
- attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
- o contattando il numero 02 98207399.
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Le dichiarazioni sostitutive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 e sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.
In caso di dichiarazione falsa o mendace, il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall'Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.
Da settembre 2020 anche i soggetti privati sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. In questo caso il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato ( Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71, com. 4 ).
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74, richiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio, che prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 328, com.2, Codice penale.
L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.
NORMATIVA
- Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"
- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000;
- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183.