Monopattini elettrici - obbligo di targa

Dettagli della notizia

Dal 16/5 entrerà in vigore l'obbligo della targa per i monopattini elettrici. Per l'assicurazione l'obbligo è slittato al 16/7

Data di pubblicazione:

13 Maggio 2026

Tempo di lettura:

A partire dal prossimo 16 maggio, i monopattini elettrici dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE dotati di contrassegno identificativo. Per conoscere le modalità di richiesta del contrassegno è possibile visitare la pagina dedicata del Portale dell’Automobilista cliccando qui.

L’apposizione del contrassegno deve essere visibile e permanente nell’alloggiamento sul parafango posteriore o, in assenza dello stesso, sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità.

Inoltre, per poter circolare regolarmente, dovranno essere assicurati per la responsabilirtà civile. L’assicurazione potrà essere sottoscritta solo se per il monopattino è già stato rilasciato il contrassegno identificativo. Con circolare del 22/04/2026 i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti congiuntamente a quello delle Imprese e del Made in Italy, è stato prorogato l’obbligo di assicurazione per i monopattini,  al 16 luglio 2026

Chiunque circoli, dopo il 16 maggio, con un monopattino privo di contrassegno identificativo è soggetto ad una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 400,00. Medesima sanzione si applica alla circolazione senza assicurazione. A differenza degli altri veicoli, per il monopattino non assicurato non si applica il sequestro amministrativo.

Invitiamo tutti i proprietari a provvedere alla regolarizzazione dei veicoli al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

Ricordiamo inoltre che i monopattini elettrici:

  • devono essere equipaggiati con un singolo motore elettrico avente una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W);
  • possono essere giudati ESCLUSIVAMENTE dai maggiori di 14 anni;
  • è obbligatorio indossare il casco;
  • devono rispettare il limite di velocità di 20 km/h durante la circolazione su carreggiata o piste ciclabili e di  6 km/h all’interno delle aree pedonali;
  • devono essere obbligatoriamente dotati di dispositivi di segnalazione visiva a luce fissa (non lampeggiante): una luce bianca o gialla anteriore e una luce rossa posteriore, quest’ultima accompagnata da catadiottri rossi;
  • devono essere equipaggiati con indicatori luminosi di svolta (frecce) di colore giallo ambra.

A cura di

Ultimo aggiornamento: 13/05/2026, 09:48

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