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la separazione consensuale;
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il divorzio;
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la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Ai coniugi che vogliono separarsi o divorziare che:
Se non vi sono le condizioni sopra riportate il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni ed è necessario rivolgersi a un avvocato.
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per:
Qualora il Comune di San Giuliano Milanese sia quello:
per tutte le informazioni presentarsi all'ufficio di Stato Civile previo appuntamento:
Le parti devono compilare il modello di dichiarazione indicando tutte le informazioni necessarie per avviare il procedimento.
Tale modello debitamente sottoscritto da entrambi i richiedenti deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune alla seguente mail: servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.
Il modello di dichiarazione: i moduli relativi alle possibili casistiche sono in allegato oppure disponibile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, con allegato un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di Stato Civile di volersi separare o divorziare.
Al primo incontro l’ufficiale di Stato Civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni, per confermare l’accordo.
Al secondo appuntamento l’ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Diritto fisso € 16,00.
- Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014, convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970, in caso di divorzio, è possibile, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- La legge n. 55 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 26 maggio 2015, reca nuove disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Da questa data è infatti possibile chiedere il divorzio:
- L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014, che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile in assenza:
L'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
E' anche possibile in presenza:
In questo caso l'accordo deve essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
La documentazione può essere inoltrata via Pec al seguente indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
NORMATIVA
- Art. 12 legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- Legge 898/1970.