Cessione fabbricato e dichiarazione ospitalità stranieri

Servizio attivo

Permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“ solo in alcuni casi. La “dichiarazione di ospitalità stranieri“ deve essere sempre effettuata.


A chi è rivolto

Per la "cessione di fabbricato" ai cittadini che abbiano:

  • ceduto un immobile, solo nei casi non soggetti a registrazione;
  • venduto o affittato un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.

Per la "dichiarazione di ospitalità stranieri" ai cittadini che abbiano ospitato o dato alloggio ad un cittadino extracomunitario o apolide.

Descrizione

A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione. In tutti gli altri casi l’obbligo viene “assorbito” dalla registrazione del contratto di compravendita o di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

La “cessione di fabbricato” deve comunque sempre essere presentata nel caso si venda o si affitti un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.

Inoltre in base alle disposizioni in merito alla disciplina dell’immigrazione, chiunque, a qualsiasi titolo, dà ospitalità o alloggio ad un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, è tenuto ad effettuare la dichiarazione di ospitalità stranieri“.

Come fare

Le dichiarazioni di cessione di fabbricato e di ospitalità, una volta compilato l'apposito modulo allegato, dovranno essere trasmesse entro 48 ore dal momento in cui viene data ospitalità e/o in uso l'immobile stesso esclusivamente mediante invio a mezzo di posta elettronica da inviare al domicilio digitale dell'Ente all’indirizzo " comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it "; specificare nell'oggetto della comunicazione di posta elettronica il nominativo dell'ospitante/cedente e dell'ospitato/cessionario.

La dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal dichiarante e trasmessa unitamente alla documentazione prevista, in un unico file in formato PDF; in caso di ospitalità o cessione a favore di più soggetti, dovrà essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuna persona.

In allegato, oltre al modulo, sono disponibili le relative guide alla compilazione, predisposte per agevolare l’utenza e consultabili in lingua italiana, spagnola, araba e inglese.

Cosa serve

Allegare alla comunicazione:

  • copia di un documento del dichiarante;
  • copia dei documenti dell' ospitato/cessionario (copia del passaporto, pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso e permesso di soggiorno in corso di validità);
  • copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.).

Cosa si ottiene

La Polizia Locale avrà cura dell'inoltro della pratica direttamente alla Questura di Milano.

Tempi e scadenze

La comunicazione di cessione fabbricato e la dichiarazione di ospitalità stranieri devono essere presentate entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l'immobile stesso.

La comunicazione della cessione dell'alloggio ha valore per tutta la durata della cessione stessa.

Per mancata presentazione di comunicazione o violazione delle disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa:

  • da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37, per le cessione di fabbricato;
  • da un minimo di Euro 160,00 ad un massimo di Euro 1.100,00, per la comunicazione di ospitalità stranieri.

In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco. Nel ricorso dovranno indicare in modo chiaro le ragioni per le quali chiedono l'archiviazione del verbale o la riduzione dell'importo della sanzione.

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Documenti

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni consultare il Portale Telematico.

NORMATIVA

- Decreto Legge n° 59 del 21 marzo 1978 convertito nella legge n°191 del 15/5/1978 (Comunicazione cessione fabbricato);
- Legge n°689/81;
- Decreto Legislativo n. 23/2011 (registrazione dei contratti di locazione);
- Decreto Legislativo n. 70/2011 (registrazione dei contratti di vendita di immobili);
- Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio

02 98207403

DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 12.00 ALLE 12.30 E ANCHE IL GIOVEDì DALLE 15.00 ALLE 15.45

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Ultimo aggiornamento: 08/05/2026, 10:28

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