UFFICIO
Ai privati cittadini o alle imprese. Si applica a due tipologie di accesso:
Il passo carrabile è un accesso che consente il transito dei veicoli da un’area pubblica ad un’area privata, generalmente destinata al parcheggio o allo stazionamento di uno o più veicoli.
La richiesta va trasmessa:
N.B. L'uso della PEC è obbligatorio per aziende, amministratori di condominio, studi tecnici/professionisti e per i privati che già ne possiedono una.
È necessario verificare lo stato del cartello esistente:
Il modulo, in allegato oppure ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, firmato da tutti gli intestatari. Se lo stesso titolare ha più passi carrabili, anche in vie diverse, può usare un unico modulo.
Allegare alla domanda:
Marche da bollo (da 16,00 euro ciascuna)
Se si invia la domanda via email, le marche da bollo devono essere annullate autonomamente (apponendo sopra una firma o la data): una va applicata sul modulo e le altre vanno scansionate insieme su un foglio bianco.
Occorrono:
Il rilascio della nuova autorizzazione, che avverrà con le seguenti modalità:
- Se il passo carrabile non ha un numero civico, il Comune ne assegnerà uno specifico (es. se la casa è al civico 10, il passo diventerà 10/A).
- L'ufficio Lavori Pubblici comunicherà il rinnovo all'ufficio Tributi, per l'emissione degli avvisi di pagamento del Canone Unico Patrimoniale, se dovuto.
• Rilascio dell'atto: entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
• Durata del rinnovo: il passo carrabile è valido per 29 anni dalla data di rilascio, dopodiché andrà rinnovato nuovamente.
- 2 o più marche da bollo da 16.00 euro, in base ai casi sopra indicati.
- Canone Unico Patrimoniale, da effettuarsi con PagoPa® (vedere scheda correlata), su avviso dell'ufficio Tributi.
I passi carrabile a raso sono esenti dal pagamento del Canone Unico.
- L'installazione e la manutenzione del cartello di divieto di sosta sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
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NORMATIVA
- D.lgs n°285/92, art. 22;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92, art. 120.
ROSARIA GRECO
MARTINA ROSATINI