Svolgere attività rumorose in deroga alla zonizzazione acustica

Servizio attivo

Autorizzazione, da richiedere con anticipo rispetto all'inizio dell'attività, per eventi e cantieri temporanei che superano i limiti di rumorosità stabiliti.


A chi è rivolto

A tutte le attività temporanee, cioè che si svolgono per un periodo limitato nel tempo, connesse con esigenze produttive, commerciali o professionali, su luogo pubblico o privato, il cui esercizio comporti l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o effettuino attività che comportino una modifica del clima acustico di una determinata zona:

  • cantieri edili (tranne quelli che rientrino nelle casistiche sotto riportate*), stradali ed assimilabili;
  • mercati e vendite ambulanti;
  • annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli;
  • utilizzo di macchine agricole;
  • attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
  • eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
  • luna park, circhi, giostre singole (max 3 attrazioni);
  • manifestazioni (politiche, religiose, culturali, tradizionali, ecc.) effettuate all’aperto;
  • spettacoli pirotecnici.

In fondo alla pagina* consultare i casi in cui non è previsto ottenere l'autorizzazione in oggetto.

Descrizione

La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui il Comune (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Il Comune di San Giuliano Milanese ha adottato:

  • il Piano di Zonizzazione Acustica, uno strumento urbanistico che divide il territorio comunale in zone, ciascuna con specifici limiti di rumore ammissibili, per proteggere la salute e la qualità della vita dei cittadini, che comprende:
    • il Piano di  classificazione acustica, che definisce per ogni zona del territorio comunale i  limiti assoluti di immissione sonora (ciò che percepisce il ricettore/utente) e i limiti di emissione sonora (ciò che viene emesso nell’ambiente dalla strumentazione utilizzata) ;
    • e la Tavola di zonizzazione acustica.

Il regolamento di disciplina delle attività rumorose temporanee  prevede che il Comune possa rilasciare l’autorizzazione in deroga ai valori limite, per lo svolgimento delle attività temporanee, sopra indicate.
Nella tabella in allegato vengono riportati, per ciascuna attività a carattere temporaneo, gli orari per i quali è concessa l’attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi e il limite di immissione massimo ammissibile che può essere concesso in deroga.
Il livello acustico si intende rilevato in facciata del ricettore più esposto e la misura deve avere durata superiore a 10 minuti.

Le suddette attività temporanee ad emissioni rumorose, che superino i limiti stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica e risultino prive dell’autorizzazione  in deroga sono immediatamente sospese con ordinanza comunale e sono soggette alle sanzioni previste dalla legge.

Come fare

La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere:

Cosa serve

La compilazione della domanda di richiesta deroga, in allegato: Modulo A e anche il Modulo B , solo nel caso si tratti di cantieri edili (tranne quelli che rientrino nelle casistiche sotto riportate*); nell’istanza dovrà essere precisata la classe acustica del territorio interessato, stabilita nel Piano di  classificazione acustica.

Allegare:

  • un estratto della Tavola di zonizzazione acustica, (consultabile anche attraverso il Portale Telematico sul Geoportale/cartografia) con l'indicazione dell’ubicazione dell’attività e dei principali ricettori più esposti;
  • elenco e descrizione sintetica delle sorgenti di rumore previste (impianti/attrezzature/macchinari ed ogni altri tipo di sorgente di rumore utilizzato);
  •  una relazione di valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (come definito dall’art.2, comma 6, della Legge 26/10/1995, n. 447); SOLO nel caso sia specificatamente richiesto nella colonna 4 della Tabella 1, in allegato;
  • copia del documento di identificazione del legale rappresentante dell'associazione/ente/impresa;
  • 2 marche da bollo da 16 euro, da applicare al Modulo di dichiarazione marche da bollo.

Cosa si ottiene

In seguito alla valutazione dell'ufficio Ambiente, l'autorizzazione a svolgere attività rumorose in deroga alla zonizzazione acustica.

 

Tempi e scadenze

La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti deve essere presentata al Comune almeno 40 giorni prima rispetto all’inizio dell’attività.

L’autorizzazione viene rilasciato entro 30 giorni dall’istanza, salvo sospensione del termine, qualora rilevi errori o carenza di documentazione o necessiti di pareri specialistici.

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Documenti

Ulteriori informazioni

*Non sono tenute a richiedere tale autorizzazione in deroga:

  • le attività temporanee che rispettano i limiti di rumore ambientale fissati dal Piano di  classificazione acustica comunale basato sul D.P.C.M. 14/11/97 ;
  • le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell’art. 659 del C.P;
  • le opere relative al ripristino urgente delle reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, ecc.), o in caso di situazioni di pericolo di incolumità per la popolazione, i cui tempi di intervento non consentono di ricorrere alle modalità e tempistiche ordinarie di cui al presente Regolamento;
  • le attività temporanee di manifestazioni-eventi privati esercitati in ambiti privati (residenze) o in esercizi pubblici chiusi al pubblico per l’evento stesso (es. festa di compleanno, matrimoni, lauree, in tal caso deve essere garantita la chiusura al pubblico del locale), nonché in circoli privati che non esercitano attività di somministrazione in quanto non oggetto della normativa specifica di settore;
  • il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti vigenti del presente regolamento le emissioni ed immissioni sonore provenienti da manifestazioni non connesse a manifestazione religiosa, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane. Il suono delle campane è, comunque, soggetto alle disposizioni del decreto arcivescovile del 25 novembre 1984 della diocesi di Milano;
  • rumore prodotto all’interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche e dagli impianti tecnologici a servizio dei condomini, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell’art. 659 del C.P;
  • i cantieri edili di durata inferiore o uguale a 10 giorni anche non continuativi, in edifici esistenti, per lavori edili di ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio, nel rispetto delle seguenti condizioni: l’impiego di utensili rumorosi o lo svolgimento di lavorazioni rumorose può avvenire nei giorni feriali tra le ore 8.00 e le ore 20.00; nei giorni festivi nelle fasce orarie 10.00- 12.00 e 15.00-20.00. Le suddette attività devono essere sospese per minimo un’ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e l’uso continuativo di strumenti rumorosi non deve essere superiore ad un’ora, con sospensione di minimo mezz’ora.

NORMATIVA

- Delibera di Consiglio n. 47 del 25-11-2024 (basato sulla  Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6), approvazione del Regolamento di disciplina delle attività rumorose temporanee, che prevede il rilascio dell’autorizzazione in deroga;
- D.P.C.M. 14/11/97, su cui si basa il Piano di  classificazione acustica;
- Delibera di C.C. n. 9 del 6/02/2021Delibera di C.C. n. 33 del 03/06/2021 definizione e approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica.

 

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio

02 98207319

TIZIANA CIOFFI MARTEDì E VENERDì, ORE 8.45 - 11 E GIOVEDì ANCHE ORE 15.45-18

02 98207280

ANGELICA BECCARIA MARTEDì E GIOVEDì ORE 9-11

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 19/09/2025, 12:01

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