Ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e ai cittadini.
La normativa vigente stabilisce che il Comune, ove sono localizzati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori, renda pubbliche le informazioni fornite dal gestore attraverso apposita scheda informativa.
La scheda informativa fornita dal gestore è divisa in sezioni. Le informazioni che i Comuni devono diffondere riguardano i contenuti delle prime 7 sezioni.
In allegato è possibile consultare in forma integrale tali sezioni delle schede informative, così come pervenute dalle aziende , oppure è possibile recarsi presso:
Le schede sono state compilate, sotto la propria responsabilità, da ciascuno dei gestori degli stabilimenti soggetti a notifica e trasmesse al Sindaco ai sensi della normativa vigente.
Sulle schede sono indicati in modo essenziale le sostanze trattate dalle ditte (tipologia e quantità), le probabilità di rischio, i comportamenti da tenere in caso di accadimento di incidente rilevante, i nomi e gli enti da contattare in caso di emergenza.
A seguito della definizione da parte della Prefettura dei raggi di influenza dei rischi aziendali, sarà condotta a cura del Comune un'informazione più ampia e più puntuale che coinvolgerà la popolazione effettivamente interessata.
Il gestore dello stabilimento è obbligato a trasmettere la scheda informativa al Comune entro i seguenti termini:
- per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
NORMATIVA
- D.Lgs. n. 105 del 2015.