A due persone maggiorenni, residenti nel Comune di San Giuliano Milanese:
La dichiarazione non può essere effettuata:
E’ un istituto, regolamentato dalla Legge n. 76/2016, che riguarda sia le coppie omosessuali che eterosessuali.
Per conoscere gli effetti della dichiarazione della convivenza di fatto consulta il relativo allegato.
La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta ai Servizi Demografici del Comune.
Per la costituzione/cancellazione di una convivenza di fatto, una volta compilato il modulo di dichiarazione è possibile:
recarsi presso gli sportelli di Anagrafe;
inviarlo per raccomandata al seguente indirizzo: Comune di San Giuliano Milanese - Ufficio Anagrafe - Via E. De Nicola, 2;
inviarlo per via telematica ad uno dei seguenti indirizzi:
servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.it, comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it;
La modalità telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Il modulo di dichiarazione, in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Il modulo di costituzione deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
- Nel caso si presenti agli sportelli un solo componente della convivenza di fatto, lo stesso deve essere in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'assente
- I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero.
L'attestazione per essere accettata dovrà essere legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
La costituzione/cancellazione di una convivenza di fatto.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.
- 2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici;
- 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
E' possibile prenotare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:
- attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
- o contattando il numero 02 98207399.
Nel caso in cui gli interessati alla Convivenza di Fatto non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario che si rechino all'ufficio Anagrafe per effettuare la variazione di residenza (vedere scheda correlata).
La dichiarazione di Convivenza di Fatto può (e non deve) essere disciplinata da un contratto di convivenza redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il contratto può contenere:
Le comunicazioni inerenti al contratto di convivenza vanno inoltrate all'indirizzo indicato da ciascuna delle parti.
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
NORMATIVA
Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“ (Art. 1, commi 36-65).