Convivenza di fatto: dichiarazione e cancellazione

Servizio attivo

La convivenza di fatto si forma con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza.


A chi è rivolto

A due persone maggiorenni, residenti nel Comune di San Giuliano Milanese:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, tra loro o con altre persone;
  • coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

La dichiarazione non può essere effettuata:

  • da coloro che facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione;
  • dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

Descrizione

E’ un istituto, regolamentato dalla Legge n. 76/2016, che riguarda sia le coppie omosessuali che eterosessuali.

Per conoscere gli effetti della dichiarazione della convivenza di fatto consulta il relativo allegato.

La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta ai Servizi Demografici del Comune.

Come fare

Per la costituzione/cancellazione di una convivenza di fatto, una volta compilato il modulo di dichiarazione è possibile:

  • recarsi presso gli sportelli di Anagrafe;

  • inviarlo per raccomandata al seguente indirizzo: Comune di San Giuliano Milanese - Ufficio Anagrafe - Via E. De Nicola, 2;

  • inviarlo per via telematica ad uno dei seguenti indirizzi:
    servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.itcomune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it;

    La modalità telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

    • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
    • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Cosa serve

Imodulo di dichiarazione, in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Il modulo di costituzione deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

- Nel caso si presenti agli sportelli un solo componente della convivenza di fatto, lo stesso deve essere in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'assente

I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero.
L'attestazione per essere accettata dovrà essere legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

Cosa si ottiene

La costituzione/cancellazione di una convivenza di fatto.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa comunicazione.

Tempi e scadenze

- 2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici;
- 45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

Accedi al servizio

E' possibile prenotare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:

- attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;

- o contattando il numero  02 98207399.

Documenti

Ulteriori informazioni

Nel caso in cui gli interessati alla Convivenza di Fatto non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario che si rechino all'ufficio Anagrafe per effettuare la variazione di residenza (vedere scheda correlata).

La dichiarazione di Convivenza di Fatto può (e non deve) essere disciplinata da un contratto di convivenza redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto può contenere:

  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza);
  • l’indicazione della residenza.

Le comunicazioni inerenti al contratto di convivenza vanno inoltrate all'indirizzo indicato da ciascuna delle parti.

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  • recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

NORMATIVA

Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“ (Art. 1, commi 36-65).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024, 15:32

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