Ai cittadini italiani:
In base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni di presidente:
L’albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente e si trova esclusivamente presso la Cancelleria della Corte d’Appello – Ufficio Presidenti di Seggio – (via Freguglia 1, tel.02 54333421), dove vanno depositati eventuali ricorsi.
Il presidente di seggio s’insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni.
Il presidente di seggio:
Entro il mese di settembre di ogni anno, presso il Comune viene affisso un manifesto con il quale si invitano i cittadini elettori a fare domanda per l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio.
I cittadini iscritti all’albo delle persone idonee alla funzione di presidente di seggio elettorale possono manifestare la propria disponibilità, prima di ogni consultazione elettorale, attraverso apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dove vengono indicate le date entro cui consegnarlo e le modalità.
E' possibile inoltrare il modulo di iscrizione:
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo.
La cancellazione dall'albo dei presidenti può avvenire in qualsiasi momento:
Iscrizione:
Cancellazione:
Utilizzare il modulo in allegato o disponibile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
In entrambi i casi allegare:
L'iscrizione o cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio.
Le iscrizioni saranno accettate fino al 31 ottobre di ogni anno. Le domande presentate successivamente al 31 ottobre verranno considerate valide per l'anno successivo.
L'ufficio elettorale propone l’aggiornamento dell’albo (iscrizioni e cancellazioni) alla Corte d'Appello presso il Tribunale di Milano entro il 31 dicembre di ogni anno. Durata massima del procedimento amministrativo. La cancellazione avviene a gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.
L'iscrizione all'albo è gratuita.
Il Presidente della Corte d'Appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio scegliendo tra le persone iscritte all'albo (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 35).
Il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
L'ufficio di presidente è obbligatorio. Per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'incarico o non si presenta all'atto dell'insediamento del seggio sono previste delle sanzioni penali.
Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (Legge 21/03/1990, n. 53, art. 2).