Anagrafe
UFFICIO
Le persone hanno il dovere di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza (art.2 L. n.1228/1954) e sono previste delle sanzioni amministrative per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici.
Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora da un Comune ad un altro, mentre per cambio via una variazione di indirizzo o di abitazione all’interno dello stesso Comune.
Si tratta di una nuova residenza, se si va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone o se nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).
Si tratta di una residenza in una famiglia esistente se, invece, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).
Non è possibile dichiarare di essere residente presso un’abitazione in ristrutturazione (cantiere edile): la casa deve essere nelle condizioni tali da permettere di viverci.
Il cambio di residenza o di via non comportano la sostituzione o l’aggiornamento della carta d’identità, che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza.
Nel termine di 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento, è necessario chiedere l’iscrizione anagrafica o comunicare il cambio di residenza:
- dal portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR*, entrando con SPID, CIE o CNS; il Sistema guiderà il cittadino in tutti i passaggi necessari alla compilazione e all'invio della dichiarazione; per informazioni consulta la guida; ogni componente maggiorenne coinvolto nel procedimento dovrà convalidare la dichiarazione, entrando con proprio SPID, CIE o CNS nel Portale e accedendo all’area “Servizi al cittadino”.
- oppure inviando il "Modulo di dichiarazione residenza", in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico:
In caso di dichiarazione via mail/raccomandata, la stessa deve essere firmata:
-Inserire compilando la dichiarazione tutti i dati obbligatori segnalati con un asterisco.
Indicando sul modulo anche i dati relativi alla patente di guida e ai veicoli di coloro che si trasferiscono, avverrà automaticamente la variazione di residenza anche nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV).
L' art n°49 della legge n. 120 del 2020 abolisce il rilascio del tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sulla carta di circolazione – oggi “Documento Unico”.
- Se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone, tutti entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia.
Se non dovessero sussistere rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione o vincoli affettivi con alcuna di loro, sarà possibile indicarlo nel modulo di dichiarazione e gli stati di famiglia verranno separati. In quest'ultimo caso contattare prima l'ufficio Anagrafe ai numeri 02 98207246-244.
| *Non possono richiedere la residenza attraverso il portale ANPR, ma solo inviare la richiesta via mail o per raccomandata: - i cittadini stranieri che non abbiano ancora fatto alcuna iscrizione anagrafica in Italia; - o i cittadini che per irreperibilità abbiano perso in precedenza la residenza in Italia. |
** In caso di impossibilità a firmare la dichiarazione di residenza è possibile allegare i seguenti moduli di assenso da parte:
N.B. Leggere in fondo alla scheda le informazioni relative alla dichiarazione della tassa sui rifiuti, alla tessera elettorale e al cambio del medico curante.
Allegare:
A seconda dei casi anche:
I moduli per le dichiarazioni sono disponibili in allegato o ritirabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e agli stessi è obbligatorio allegare un documento di riconoscimento del dichiarante.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, al cittadino e agli eventuali controinteressati verrà rilasciata la comunicazione di avvio del procedimento.
Se sulla base dei controlli effettuati, entro i successivi 45 giorni, le dichiarazioni contenute nella documentazione consegnata sono ritenute conformi alla situazione di fatto, si risulta residenti dalla data di presentazione della dichiarazione in Comune, senza che il cittadino riceva altre comunicazioni.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'ufficio Anagrafe provvederà a inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto e ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando con effetto retroattivo quella precedente.
Qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), l'ufficio provvederà a darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
-La verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea viene effettuata prima dell'iscrizione anagrafica.
Dalla data in cui il cittadino ha consegnato il modulo di "Dichiarazione di residenza" può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R. 445/2000, in attesa della conclusione del procedimento.
La registrazione avviene nei 2 giorni lavorativi successivi, dal terzo giorno il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
I certificati potranno essere scaricati dal servizio Anagrafe on line o tramite il servizio ministeriale dell’ANPR a nuova residenza avvenuta ( a partire da 45 giorni dalla richiesta).
Entro 5 giorni lavorativi l'Ufficio Anagrafe trasmetterà per via telematica al Comune di precedente residenza la richiesta di cancellazione. Quando quest'ultimo provvederà a confermarla e a fornire tutti i dati necessari al completamento dell'iscrizione sarà possibile l'eventuale rilascio della carta d'identità.
Entro i 45 giorni dalla data di richiesta di residenza, l'ufficio Anagrafe provvederà ad effettuare i dovuti controlli, potendo prevedere anche la visita di un vigile.
Se il cittadino, trascorsi i 45 giorni, non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune risulta residente dalla data di presentazione della dichiarazione (silenzio-assenso).
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| N.B. Effettuato il cambio di residenza o di via è necessario:
- presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI - la tassa sui rifiuti. Per tutte le informazioni consultare la scheda correlata. - in prossimità delle elezioni, recarsi all'ufficio Elettorale per ritirare:
dotati:
- In seguito alla registrazione del cambio di abitazione avviene, invece, l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati della Motorizzazione civile, INPS e Agenzia delle Entrate. - Per effettuare la scelta del medico curante è possibile recarsi presso l'ASST con la comunicazione di avvio del procedimento, rilasciata dall'ufficiale d'anagrafe. |
NORMATIVA
- Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge 23.05.2014, n. 80 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
- D.P.R. 223 del 30/05/1989
- D.L. N. 5 del 09/02/2012 convertito da legge N. 35 del 4/4/2012
- D.P.R. 154 del 31/05/2012 regolamento di attuazione
- Legge n. 241/1990
- D.P.R. 445 del 28/12/2000
- D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014, n. 80
- riguardo l'aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza: la legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020.
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