Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora da un Comune ad un altro, mentre per cambio via una variazione di indirizzo o di abitazione all’interno dello stesso Comune.
Si tratta di una nuova residenza, se si va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone o se nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).
Si tratta di una residenza in una famiglia esistente se, invece, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).
Non è possibile dichiarare di essere residente presso un’abitazione in ristrutturazione (cantiere edile): la casa deve essere nelle condizioni tali da permettere di viverci.
Leggere in fondo alla scheda le informazioni relative al cambio del medico curante, alla tassa sui rifiuti e alla tessera elettorale.
Nel termine di 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento, è necessario comunicare il cambio di residenza.
Il modulo deve essere firmato:
E' anche possibile richiedere la residenza online:
Compilare il "Modulo di dichiarazione residenza", in allegato o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
In base a quanto stabilito dal D.L. n. 47/2014 (vedere le informazioni in fondo alla scheda) anche
I moduli per le dichiarazioni sono disponibili in allegato o ritirabili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Sarà necessario indicare l'eventuale possesso di patente di guida e di veicoli da parte di tutti coloro che si trasferiscono.
L' art n°49 della legge n. 120 del 2020 abolisce il rilascio del tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sulla carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. La variazione di residenza nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), avviene in automatico.
Il cittadino, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell'allegato A.
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell'allegato B.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in Anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, al cittadino e agli eventuali controinteressati verrà rilasciata la comunicazione di avvio del procedimento.
Se sulla base dei controlli effettuati, le dichiarazioni contenute nella documentazione sono ritenute conformi alla situazione di fatto entro i successivi 45 giorni, avviene la nuova residenza senza che il cittadino riceva altre comunicazioni da parte del Comune (silenzio-assenso).
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'ufficio Anagrafe provvederà a inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto e ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando con effetto retroattivo quella precedente.
Qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), l'ufficio provvederà a darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
-La verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea viene effettuata prima dell'iscrizione anagrafica.
- Se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone e sussistono rapporti di parentela, affinità, matrimonio, convivenza, adozione o vincoli affettivi…- con almeno una di loro - la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia.
Dalla data in cui il cittadino ha consegnato il modulo di "Dichiarazione di residenza" può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R. 445/2000, in attesa della conclusione del procedimento.
La registrazione avviene nei 2 giorni lavorativi successivi, dal terzo giorno il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Entro 5 giorni lavorativi l'Ufficio Anagrafe trasmetterà per via telematica al Comune di precedente residenza la richiesta di cancellazione. Quando quest'ultimo provvederà a confermare la cancellazione e a fornire tutti i dati necessari al completamento dell'iscrizione sarà possibile l'eventuale rilascio della carta d'identità.
I certificati potranno essere scaricati dal servizio Anagrafe on line o tramite il servizio ministeriale dell’ANPR a nuova residenza avvenuta (al massimo a partire da 45 giorni dalla richiesta).
E' possibile prenotare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:
- attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
- o contattando il numero 02 98207399.
- Per effettuare la scelta del medico curante è possibile recarsi presso l'ASST – Distretto 2 San Giuliano Milanese, via Cavour 15, con la comunicazione di avvio del procedimento, rilasciata dall'ufficiale d'anagrafe.
N.B. Effettuato il cambio di residenza o di via è necessario:
- presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI - la tassa sui rifiuti. Per tutte le informazioni consultare la scheda correlata.
La copia protocollata della dichiarazione TARI deve essere presentata presso l'Ecosportello di via Tolstoj 59, per ritirare il kit (contenitori, sacchi) necessario ad effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti (consultare la scheda correlata).
- per ritirare:
presentarsi presso l'ufficio Elettorale, in prossimità delle elezioni, dotati:
- In seguito alla registrazione del cambio di abitazione avviene, invece, l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati della Motorizzazione civile, INPS e Agenzia delle Entrate.
NORMATIVA
- Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge 23.05.2014, n. 80 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
- D.P.R. 223 del 30/05/1989
- D.L. N. 5 del 09/02/2012 convertito da legge N. 35 del 4/4/2012
- D.P.R. 154 del 31/05/2012 regolamento di attuazione
- Legge n. 241/1990
- D.P.R. 445 del 28/12/2000
- D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014, n. 80
- riguardo l'aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza: la legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020.