Concordato Genia, la Cassazione emette un'Ordinanza interlocutoria perchè il caso non ha precedenti

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17 Aprile 2024

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Con Ordinanza n. 10176 del 16 aprile 2024, la sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha rinviato la causa relativa al Concordato Genia “a nuovo ruolo”. Ciò significa che dovrà essere fissata un’udienza pubblica in quanto “non si riscontrano precedenti di questa Cortein merito al fatto che tra i cessionari dei crediti acquisiti successivamente alla dichiarazione di fallimento ammessi al voto, siano presenti anche le società di cartolarizzazione.

Prima di analizzare l’Ordinanza, riassumiamo brevemente la storia della proposta concordataria.

  • In data 10 giugno 2020, il Comune di San Giuliano Milanese presentava la terza proposta di concordato (integrata e modificata il 19 ottobre) in ordine al fallimento di Genia spa in liquidazione – con la suddivisione dei creditori in tre classi –  mettendo a disposizione l’importo di 5.700.000  euro, da utilizzare insieme all’attivo fallimentare di circa 2.560.000 euro. Il piano si proponeva il soddisfacimento integrale:
  • spese della procedura
  • crediti in prededuzione, dei privilegiati, del credito ipotecario, mediante il ricavato della vendita dell’immobile ipotecato (sede di Genia di via della Pace), fatto salvo il soddisfacimento, nella misura del 13%, del credito residuo insoddisfatto in conformità a tutti i chirografari.
  • Con Decreto del Giudice delegato del 29 marzo 2021, veniva approvata la proposta del concordato; avverso tale decreto proponevano opposizione (ex art. 129 l.f.): J-Invest s.p.a., in proprio e quale mandataria di NPL Securisation Italy SPV s.r.l. e di NPL Securisation Europe SPV s.r.l. nonché, separatamente, Fino 1 Securisation s.r.l.
  • Con Decreto del 27 luglio 2021, il Tribunale di Lodi rigettava le opposizioni e omologava il concordato fallimentare proposto dal Comune;
  • Con Decreto del 30 novembre 2021, la Corte d’appello di Milano accoglieva il reclamo proposto da J-Invest s.p.a., annullando il Decreto del 27 luglio 2021 di omologa del concordato fallimentare, rimettendo gli atti al Tribunale di Lodi.
  • A seguito di quanto sopra esposto il Comune di San Giuliano M.se ricorreva in Cassazione.

Nell’Ordinanza di oggi, relativa alla camera di consiglio dell’udienza tenutasi il 26 ottobre 2023, si legge che il Collegio ritiene che la questione posta dal primo motivo del ricorso principale [n.d.r. denunzia violazione degli artt. 12 preleggi e 127 l.f., per aver la Corte territoriale affermato che, in virtù di un’interpretazione estensiva della categoria dei soggetti per i quali non opera il divieto di cui al suddetto art. 127, c.7, tra i cessionari dei crediti acquisiti successivamente alla dichiarazione di fallimento ammessi al voto vi siano anche le società di cartolarizzazione] e del ricorso incidentale – in ordine alla quale non si riscontrano precedenti di questa Corte – presenta rilevanza nomofilattica e gravida di rilevanti conseguenze fattuali, riguardo all’interpretazione dell’art. 127, c.7, legge fallimentare e dello stesso art. 106 Testo Unico Bancario”.

E così conclude Tale questione appare altresì strettamente connessa, sotto il profilo ermeneutico, con l’altra, oggetto degli altri motivi dei due ricorsi, riguardante le formalità da osservare circa la comunicazione delle cessioni dei crediti al fine della validità dei voti concordatari espressi dai soggetti cessionari successivamente al fallimento.  Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo perché sia fissata all’udienza pubblica”.

Commenta il Sindaco, Marco Segala: “La questione, di particolare complessità giuridica, riguarda in buona sostanza, il diritto fallimentare e le procedure con cui vengono effettuate le ammissioni al voto e quindi le votazioni delle proposte concordatarie ed esula dal contenuto specifico della proposta concordataria. Eravamo e siamo consapevoli, nonostante alcune posizioni politiche pretestuose e smentite anche da questa Ordinanza, che il caso Genia Spa avrebbe costituito un precedente giurisprudenziale rilevante nel panorama nazionale. Questa Ordinanza, per quanto non decisoria, ha comunque ritenuto ammissibile il ricorso presentato dall’Amministrazione a cura dello studio Zamponi Poggi Carimati Associati, che quindi aveva ed ha tuttora un suo rilevante fondamento giuridico. La nostra Amministrazione sta combattendo dal 2016 per “riportare a casa” tutto il patrimonio della città e siamo determinati nel portare avanti tutte le azioni giudiziarie possibili per arrivare a questo risultato.  Auspichiamo che la Suprema Corte fissi quanto prima l’udienza pubblica e si pronunci definitivamente su questa vicenda”.

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Ultimo aggiornamento: 29/04/2024, 10:36

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