Tale contrassegno autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili, sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea.
E’ attualmente in vigore il contrassegno di circolazione e sosta per persone diversamente abili di tipo “europeo” (D.P.R. n. 151/12) in cui, sul retro, oltre ai dati anagrafici è aggiunta la foto e la firma del titolare (in allegato il fax simile).
Il contrassegno può essere permanente (validità quinquennale) o temporaneo, in relazione a quanto stabilito dall’Azienda ATS competente per territorio.
Consegnare il modulo di richiesta allo Sportello al Pubblico di Polizia Locale in via De Nicola 2, oppure inoltrarlo attraverso lo sportello telematico.
Quando il contrassegno sarà pronto, il titolare sarà avvertito telefonicamente dagli operatori dello Sportello per fissare un appuntamento per ritirarlo.
All'atto del ritiro, anche da parte di una persona di fiducia, unitamente al contrassegno, verrà rilasciata apposita autorizzazione; in caso di rinnovo, dovrà essere consegnato il contrassegno scaduto.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
In caso di smarrimento del contrassegno disabili, per avere il duplicato innanzitutto si deve procedere con la denuncia presso i carabinieri e poi recarsi presso lo sportello di Polizia Locale in Comune.
Per l'inoltro online è necessario essere dotati di SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Oppure compilare il seguente modulistica, disponibile anche sul Portale Telematico o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.:
- Domanda di rilascio e rinnovo contrassegno HP permanente;
- Domanda di rilascio e rinnovo contrassegno HP temporaneo.
Allegare:
In caso di furto o smarrimento consegnare:
Ai veicoli dotati di contrassegno è permessa la circolazione:
E' consentita inoltre la sosta gratuito:
Il contrassegno permanente ha validità 5 anni, con possibilità di rinnovo, se, alla scadenza, persistono gravi difficoltà di deambulazione.
I contrassegni temporanei sono rilasciati per un periodo inferiore ai 5 anni, hanno la validità indicata nella certificazione rilasciata dal servizio Medico-Legale dell'Azienda ATS; non sono rinnovabili, ma, se persiste la riduzione della capacità di deambulazione, si dovrà richiederne uno nuovo.
Consultare la scheda correlata per il rilascio del contrassegno permanente servizio dei disabili.
NORMATIVA
- D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (art. 188) - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 381);
- art. 188 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. n. 285/92 e dall’art. 381 del Regolamento di attuazione - D.P.R. n. 495/92 - Rilascio di autorizzazione unitamente al contrassegno;
- art. 381, comma 4 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” (così come modificato dal D.P.R. n. 610/96) - contrassegni temporanei;
- D.P.R. 503 del 24 luglio 96 (art. 11) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.