Le multe per violazioni al Codice della Strada possono essere recapitate dalla Polizia Locale attraverso i Preavvisi di sosta o i verbali di accertamento notificati. In assenza di pagamento nei termini il verbale sarà riscosso tramite ingiunzione fiscale.
Ai cittadini che hanno commesso una violazione del codice della strada.
Le sanzioni pecuniarie (multe) per violazioni al Codice della Strada possono essere recapitate dalla Polizia Locale attraverso:
In assenza di pagamento nei termini (60 gg dalla contestazione o notifica), nel caso non sia stato presentato ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo e sarà riscosso tramite ingiunzione fiscale, notificata all’intestatario del verbale e contenente in dettaglio tutti gli addebiti (importo aumentato, interessi, spese di accertamento e notificazione).
Ad oggi, a fronte delle novità normative introdotte, la procedura di riscossione è gestita:
- Il pagamento della sanzione può essere effettuato secondo le modalità riportate sul preavviso /verbale di accertamento.
- La cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale contengono tutte le indicazioni necessarie per provvedere al pagamento.
E' possibile comunque rivolgersi all'Agenzia delle Entrate o a Fraternità Sistemi per tutte le informazioni del caso e per inoltrare eventuali richieste di rateazione del pagamento.
Il pagamento della sanzione può essere effettuato tramite PagoPA collegandosi al seguente indirizzo https://sangiulianomilanese.comune-online.it/web/polizia-locale.
Nel caso non si scelga la modalità online è possibile pagare presso i soggetti aderenti al sistema PagoPA (banca, istituto di pagamento, Poste…) o presso gli esercizi convenzionati (bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercat, tabaccherie ecc..), in contanti, con carte o conto corrente.
N.B. , per il pagamento non è possibile utilizzare il QR code sulla multa, ma quello sull' avviso di pagamento ottenuto e stampato, dopo aver seguito la procedura attraverso il link sopra indicato.
Il pagamento della multa
I verbali di infrazione devono essere notificati entro 90 giorni (360 se il destinatario risulta residente all’estero) dalla data di accertamento della violazione ed il primo tentativo di notificazione avviene attraverso il servizio postale.
Se l’atto non viene ritirato presso il servizio postale i termini per il calcolo del pagamento decorrono dall’11° giorno di giacenza (i 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale si calcolano a partire dalla data del 2° avviso di giacenza recapitato al destinatario). In questo caso il verbale sarà considerato notificato “per compiuta giacenza” a norma di legge.
Nel caso di verbali recapitati per posta, che non siano stati consegnati presso l’abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l’ufficio postale, il termine di 5 giorni decorre dall’effettivo ritiro presso il servizio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall’inizio della giacenza presso l’ufficio postale.
- I Preavvisi di sosta possono essere pagati, entro il 30° giorno dalla data di violazione, nella misura ridotta del 30%. In tale caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione.
Il preavviso di sosta riporta la cifra da pagare già decurtata del 30% e pertanto non sarà necessario procedere ad alcun calcolo.
Se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla data della violazione occorre attendere la notifica dell’atto tramite raccomandata postale; in tale caso il preavviso “muta” in verbale di accertamento e all’importo della violazione verranno aggiunte le spese di notifica e di accertamento pari a 16 euro, che non possono essere decurtate.
- I verbali notificati possono essere pagati in misura ridotta del 30% entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione o alla notificazione del verbale o per l’intero importo entro 60 giorni.
I verbali di accertamento recano due importi: uno “ridotto del 30%” pagabile entro 5 giorni e uno “intero” qualora il pagamento avvenga dal 6° giorno in poi.
La riduzione del 30% non si applica:
- Dal 61° giorno il verbale è riscosso tramite ingiunzione fiscale e l'importo della sanzione pecuniaria da pagare aumenta e diventa la metà dell'importo massimo previsto dalla legge per la sanzione specifica, al quale vanno aggiunte le spese per l'emissione dell'ingiunzione a carico dell'intestatario del verbale.
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Per chi si trova in condizioni economiche disagiate:
- E' possibile richiedere il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per una o più violazioni del Codice della Strada, purché siano state accertate contestualmente con uno stesso verbale di importo superiore a 200,00 euro. Consultare l'allegato per i requisiti e i tipi di rateizzazione.
La presentazione della richiesta implica rinuncia a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso la sanzione.
La richiesta di rateizzazione, in allegato, o ritirabile all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, deve essere compilata in tutte le parti e trasmesse entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, con le seguenti modalità:
Avverso il provvedimento che respinge l'istanza di rateazione della sanzione pecuniaria è ammessa opposizione dinnanzi al Giudice di Pace.
- La domanda di rateizzazione del pagamento di una sanzione relativa a Ordinanze e Regolamenti comunali può essere inoltrata attraverso il Portale telematico.
Per l'inoltro online è necessario essere dotati di SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Oppure è possibile consegnare il modulo di richiesta, disponibile sul Portale, allo Sportello al Pubblico di Polizia Locale in via De Nicola 2, o inoltrarlo via PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Se il conducente di un veicolo ha commesso una violazione per la quale è prevista la decurtazione di punti della patente di guida, non è stato identificato, il soggetto a cui è stato notificato il verbale (solitamente il proprietario del veicolo, sia essa una persona fisica o un soggetto giuridico) deve comunicare i dati personali del trasgressore all'ente accertatore.
Se il veicolo si trovava in locazione al momento della violazione, la società di noleggio, una volta ricevuta la notifica del verbale deve fornire le generalità del locatario così da consentire la reintestazione del verbale e la nuova notifica al soggetto che realmente aveva in uso il veicolo in base al contratto di noleggio.
I dati del conducente o del locatario possono esser comunicati attraverso il Portale telematico, dove sono disponibili tutte le informazioni utili.
Per l'inoltro online è necessario essere dotati di SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Oppure è possibile consegnare il modulo di richiesta, disponibile sul Portale, allo Sportello al Pubblico di Polizia Locale in via De Nicola 2, o inoltrarlo via PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Consultare le schede correlate, nel caso si voglia:
NORMATIVA
- Il Codice della Strada e il relativo Regolamento;
- Deliberazione di Giunta n. 42 del 24/03/2011;
- Deliberazione di Giunta n. 80 del 12/05/2013.