Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

Servizio attivo

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.


A chi è rivolto

L'attestazione può essere richiesta da chi:

  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo;
  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria;
  • sia un familiare di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.

Come fare

L'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari può essere:

La modalità mail è consentita ad una delle seguenti condizioni:.

      • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

      • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;

      • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Cosa serve

Per l'inoltro online è necessario essere dotati di SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Oppure, per le altre modalità di presentazione della dichiarazione (presso lo sportello Anagrafe, via mail o per raccomandata), compilare il modulo di richiesta in allegato, disponibile anche sul Portale Telematico o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Allegare:

  • copia del documento d'identità;
  • copia della polizza assicurativa che attesta la copertura sanitaria;
  • documentazione attestante, a seconda dei casi:
    • il possesso delle risorse economiche;
    • l'iscrizione al centro per l'impiego;
    • la condizione di lavoratore autonomo;
    • la condizione di lavoratore dipendente;
    •  la condizione di studente;
    • la condizione familiare;
  • 2 marche da bollo da 16 euro.

Cosa si ottiene

L'attestazione di soggiorno permanente, che attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Tempi e scadenze

Il documento viene rilasciato al massimo entro 30 giorni.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi

Quanto costa

Marche da bollo

- 2 marche da bollo da 16.00 euro, una per la richiesta e una per il rilascio.

Per l'inoltro della domanda via mail:

  • una marca da bollo deve essere applicata sul modulo di richiesta;
  • l'altra  deve essere scannerizzate su un foglio bianco, in modo che l'ufficio possa provvedere a trascriverne il numero sull'autorizzazione che viene rilasciata;
  • bisognerà poi provvedere in autonomia ad annullare le marche da bollo, apponendo ad esempio sulle stesse la propria firma o la data, in quanto non potranno più essere utilizzate, a pena di sanzione.

Accedi al servizio

E' possibile prenotare un appuntamento, che garantisce la priorità di accesso:

- attraverso il sistema di prenotazione "Booking" per la sede di Via De Nicola;
- o contattando il numero  02 98207399.

Documenti

Ulteriori informazioni

- Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:

  • a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
  • è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  • è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
  • è iscritto a un corso di formazione professionale.

Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.

- La continuità di soggiorno non è interrotta da:

  • assenze che non superano complessivamente sei mesi l'anno;
  • assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
  • assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, come la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

NORMATIVA

- Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 03/10/2024, 11:23

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