Tale contrassegno autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili, sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea.
Il contrassegno di circolazione e sosta per persone diversamente abili è valido su tutto il territorio europeo (D.P.R. n. 151/12), è strettamente personale, non può essere ceduto a terzi e non è vincolato a uno specifico veicolo.
Sul contrassegno oltre al numero dello stesso, al nominativo dell’utente e alla sua scadenza è aggiunta la foto e la firma del titolare (in allegato il fax simile).
E’ rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria e, in relazione a quanto in essa stabilito, può essere permanente (validità quinquennale) o temporaneo.
Consegnare il modulo di richiesta allo Sportello al Pubblico di Polizia Locale in via De Nicola 2, oppure inoltrarlo attraverso lo Sportello Telematico.
Quando il contrassegno sarà pronto, il titolare verrà avvertito telefonicamente dagli operatori dello Sportello per fissare un appuntamento per ritirarlo.
All'atto del ritiro, possibile anche da parte di una persona di fiducia, unitamente al contrassegno, verrà rilasciata un'autorizzazione.
Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo dal lato in cui è visibile il numero e la scadenza. Non può essere esposto in fotocopia, scolorito o scaduto.
Per l'inoltro online è necessario essere dotati di SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Oppure, in caso di consegna allo Sportello di Polizia Locale, compilare la seguente modulistica, disponibile anche sul Portale Telematico o ritirabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico:
- Domanda di rilascio e rinnovo contrassegno HP permanente;
- Domanda di rilascio e rinnovo contrassegno HP temporaneo.
Per la compilazione del modulo, in caso di rinnovo, deterioramento, furto o smarrimento, sarà necessario disporre dell'autorizzazione rilasciato alla consegna del contrassegno, indicante il numero, la data di scadenza e quella del rilascio dello stesso.
Allegare alla domanda:
Nuovo rilascio
Rinnovo del contrassegno permanente
Deterioramento
Furto o smarrimento
Decesso
Il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.
Ai veicoli dotati di contrassegno è permessa la circolazione:
E' consentita inoltre la sosta gratuito:
Il contrassegno permanente ha validità 5 anni, con possibilità di rinnovo, se, alla scadenza, persistono gravi difficoltà di deambulazione.
I contrassegni temporanei sono rilasciati per un periodo inferiore ai 5 anni, hanno la validità indicata nella certificazione rilasciata dal servizio Medico-Legale dell'Azienda ATS; non sono rinnovabili, ma, se persiste la riduzione della capacità di deambulazione, si dovrà richiederne uno nuovo.
NORMATIVA
- L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188).
- D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (art. 188) - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 381);
- art. 188 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. n. 285/92 e dall’art. 381 del Regolamento di attuazione - D.P.R. n. 495/92 - Rilascio di autorizzazione unitamente al contrassegno;
- art. 381, comma 4 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” (così come modificato dal D.P.R. n. 610/96) - contrassegni temporanei;
- D.P.R. 503 del 24 luglio 96 (art. 11) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.